STATUTO ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTO BADANT TOUR
ART. 1 – Denominazione e sede
1. È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e sgg. del Codice Civile l’associazione culturale denominata:
ASSOCIAZIONE CULTURALE MOTO BADANT TOUR
con sede in via E.Toti 35, nel Comune di Sondrio (So). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 – Finalità
1. L’associazione è apatica e apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione culturale e utilità sociale.
2. Le finalità che si propone sono rivolte ai soci e in particolare riguardano:
a. la diffusione della conoscenza e del rispetto del territorio;
b. la promozione turistica;
c. l'educazione stradale;
d. il supporto ai soci;
e. l'agevolazione degli scambi culturali tra i soci.
3.L'associazione perseguirà le proprie finalità attraverso i seguenti mezzi:
a. ricerca dei migliori percorsi in moto, con riferimenti a siti culturali e strutture ricettive;
b. organizzazione di giri ed escursioni in moto, anche di più giorni;
c. organizzazione di corsi di guida sicura su strada e in pista, anche con l'ausilio di persone e organizzazioni specializzate nel settore;
d. promozione di comportamenti corretti alla guida e in strada.
e. organizzazione di giri e incontri, condivisione e ricerca di informazioni relative a strade, itinerari e news di ogni genere inerenti all'interesse comune per il motociclismo;
f. la stipula di accordi con fornitori di merci e servizi volti all'ottenimento di sconti e altri vantaggi per i soci;
g. organizzazione di incontri tra i soci, tipicamente corsi, seminari, gite, convegni, pranzi, cene, ecc. o in occasione di eventi interessanti per gli associati, come manifestazioni o mostre e mercati del settore;
h. volendo diffondersi il più possibile sul territorio, ove possibile l'associazione farà uso delle nuove tecnologie e della condivisione di informazioni tramite la rete internet, quindi utilizzando tutti gli strumenti informatici e telematici che man mano si renderanno disponibili e che riterrà opportuni, sia per diffondere informazioni, sia permettendo e agevolando lo svolgimento di riunioni degli organi collegiali anche solo per via telematica.
ART. 3 - Soci
Sono ammesse all’associazione tutte le persone fisiche maggiorenni o giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto.
Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità e allegare la ricevuta del versamento della quota associativa.
L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il consiglio direttivo, che può incaricare un consigliere all'accettazione di tutte le richieste che non presentino chiari motivi di respingimento, quali il mancato o incompleto versamento della quota, l'incompleta o non veritiera comunicazione dei dati anagrafici richiesti, oppure casi dubbi, come, ad esempio, l'appartenenza a altre associazioni o gruppi le cui finalità siano in aperto contrasto con le finalità dell'associazione o la precedente esclusione del richiedente dall'associazione etc... In tutti i casi dubbi l'incaricato dovrà sottoporre l'accettazione della richiesta al consiglio direttivo. Il diniego va motivato e comporta l'immediata restituzione della quota associativa eventualmente versata alla richiesta.
Sono previste tre categorie di soci:
a. ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’assemblea,
b. sostenitori: sono coloro che oltre alla quota annuale di iscrizione, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,
c. benemeriti: sono persone nominate tali dall’assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’associazione.I soci sono tenuti al versamento della quota di iscrizione annuale uguale per tutti e godono degli stessi diritti, indipendentemente dalla loro categoria di appartenenza.
L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Il mancato versamento della quota annuale nei tempi definiti dal consiglio direttivo comporta l'immediata decadenza dello status di socio.
L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, a eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e la non rivalutabilità della stessa.
ART. 4 - Diritti e doveri dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi se in regola con il pagamento della quota sociale.
Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese documentate effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale regolamento interno.
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
ART. 5 - Recesso ed esclusione del socio
Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo con preavviso di 30 giorni.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dall'eventuale regolamento interno può essere escluso dall’associazione.
L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato, il quale avrà possibilità di appello, entro 30 giorni, all'assemblea, la quale deciderà con voto segreto.
ART. 6 - Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
a. l'assemblea dei soci;
b. il consiglio direttivo;
c. il tesoriere;
d. il presidente.
2. Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.
ART. 7 - Assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci in regola con i versamenti delle quote.
È convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare via posta elettronica almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il consiglio direttivo lo ritiene necessario.
L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 8 - Compiti dell’assemblea
L’assemblea deve:
a. approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
b. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
c. approvare l’eventuale regolamento interno;
d. a scadenza, eleggere il presidente e il consiglio direttivo;
e. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal consiglio direttivo.
ART. 9 - Validità assemblee
Le assemblee, ordinarie o straordinarie, potranno tenersi in luoghi fisici o virtuali, per mezzo di software che permettano di riconoscere inequivocabilmente ogni partecipante e gli garantiscano il diritto sia di intervenire sia di votare.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea stessa lo ritenga opportuno).
L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza dei due terzi dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole della metà più uno dei soci.
ART. 10 - Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
I verbali sono pubblicati in un'apposita area web a cui ogni socio ha accesso e diritto di trarne copia. I verbali pubblicati si intendono approvati. Eventuali osservazioni possono essere inviate al presidente o ai consiglieri e verranno esaminate in sede di Consiglio.
ART. 11 - Consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è composto da numero minimo di 3 e massimo di 7 membri eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
In caso di dimissioni di uno o più componenti questi saranno reintegrati con elezioni da tenersi alla prima assemblea utile. Nel caso in cui il numero di membri in carica dovesse scendere sotto il minimo di tre allora si dovrà convocare l'assemblea dei soci entro 30 gg. per procedere alla elezione di un nuovo consiglio direttivo.
il consiglio direttivo potrà riunirsi in luoghi fisici o virtuali, per mezzo di software che permettano di riconoscere inequivocabilmente ogni partecipante e gli garantiscano il diritto sia di intervenire sia di votare.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo e definisce l'importo delle quote sociali annuali e i termini dei versamenti.
Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti senza limitazione di mandati.
ART. 12 - Presidente e tesoriere
Il presidente è nominato dal consiglio direttivo, ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il consiglio direttivo e l’assemblea, convoca l’assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
Il tesoriere, scelto dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, ha il compito di gestire il patrimonio e di tenere traccia di tutti i movimenti di entrata e di uscita di denaro e altri beni, avendo accesso a tutte le risorse e assumendosene la piena responsabilità. Rientra tra i suoi compiti anche la stesura dei rendiconti annuali sia consuntivi sia preventivi. Il tesoriere può essere coadiuvato nella sua gestione da tutti i membri del consiglio direttivo, ognuno dei quali, a insindacabile giudizio del tesoriere, potrà condividere con lui l'accesso ad alcune o a tutte le risorse.
ART. 13 - Risorse economiche
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
a. le quote d'iscrizione, annualmente conferite dai soci, che è necessario versare per fare parte dell'associazione e per avere diritto di voto nell'assemblea;
b. eventuali contributi ulteriori, richiesti ai soci dal consiglio direttivo dell'associazione, per fare fronte ai costi delle attività proposte;
c. le donazioni, effettuate dai soci o da terzi, o eventuali contributi di enti pubblici, aziende, altre associazioni ecc....
d. i corrispettivi versati dai soci per partecipare a determinate attività organizzate dall'associazione, come corsi, seminari, convegni ecc...;
e. quanto ricavato da raccolte pubbliche di denaro, che possono essere organizzate saltuariamente durante l'anno;L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’associazione ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
ART. 14 - Rendiconto economico-finanziario
Il rendiconto economico-finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale in corso.
Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal tesoriere in collaborazione con il consiglio direttivo e approvato dall’assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 31 ottobre dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
ART. 15 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 9.
L’associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un'analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 16 - Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.